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14/09/2022

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Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato dal 15/10/2021Di seguito si riepilogano le situazioni che dan...
12/10/2021

Obbligo di green pass per i lavoratori del settore privato dal 15/10/2021

Di seguito si riepilogano le situazioni che danno il diritto al green pass e la sua durata di validità:
• termine del ciclo prescritto di vaccinazione, durata del green pass 12 mesi dal termine del ciclo vaccinale;
• prima vaccinazione, diritto al green pass trascorsi 15 giorni dalla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo;
• guarigione da Covid-19 con termine del periodo di isolamento, validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
• tampone molecolare negativo, validità 72 ore;
• tampone antigenico rapido, validità 48 ore.

Con l’emanazione del DL 127/2021, pubblicato sulla GU 21 settembre 2021 n. 226, è stato esteso l’obbligo di possedere ed esibire il green pass anche ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro privati.

La nuova disposizione, prevista dall’art. 3 DL 127/2021, sarà in vigore dal 15 ottobre p.v. al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza). In tale lasso di tempo, pertanto, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-Cov-2, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è esteso a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono l’attività lavorativa in ambito privato, anche a titolo formativo o di volontariato ed anche sulla base di contratti esterni. Allo stesso modo devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 anche le colf e le baby sitter.

Non sono esonerati dalla disposizione i soggetti che svolgono l’attività con partita IVA, quindi i professionisti, gli artigiani, i commercianti e anche gli imprenditori agricoli. Questi soggetti nel momento in cui si trovano sul luogo del lavoro, quindi in ufficio, in cantiere, in negozio od in azienda devono essere in possesso del green pass, oltre che esibirlo su richiesta qualora, sempre per lavoro, si rechino negli ambienti di lavoro privati.
Per fare un esempio, non è tenuto ad essere in possesso del green pass un soggetto privato che si reca in uno studio professionale ma è tenuto ad esserne in possesso ed esibirlo chi si reca nel medesimo studio per effettuare la manutenzione del fotocopiatore.

Gli unici soggetti che non sono tenuti a possedere e presentare la certificazione verde COVID-19 sono coloro i quali sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri di cui alla Circ. Min.Sal. 4 agosto 2021 n. 35309.

Entro il 15 ottobre i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l’organizzazione della verifica del rispetto delle prescrizioni del DL. Esse possono essere eseguite, anche a campione, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro medesimi potranno, con atto formale, individuare i soggetti incaricati delle verifiche e dell’accertamento delle sanzioni fornendo ad essi adeguate istruzioni. Considerato che il decreto prevede in modo esplicito l’adozione di un atto formale, si presume pertanto che questo potrà essere adempiuto mediante un incarico via raccomandata o via pec che dovrà essere accettato dall’incaricato o mediante apposita delibera di consiglio, nel caso di società, sempre previa accettazione dell’incarico da parte dei soggetti individuati.

Il controllo del green pass deve avvenire esclusivamente per il tramite dell’applicazione VerificaC19 gratuitamente scaricabile dagli store on line.
Pertanto, il datore di lavoro e/o i soggetti incaricati della verifica, richiederanno la certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, l’interessato se in possesso mostrerà il QR Code in formato cartaceo o digitale.
A questo punto mediante l’applicazione VerificaC19 verrà letto il QR Code che mostrerà la validità o meno del certificato restituendo le generalità dell’intestatario in modo tale da poter verificare l’identità del soggetto.

Il datore di lavoro dovrà in ogni caso:
• informare i lavoratori sulle nuove regole di accesso ai luoghi di lavoro;
• informare i soggetti esterni quali fornitori, consulenti, collaboratori, ecc., circa le medesime regole di accesso;
• esporre adeguata cartellonistica informativa.

Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne siano sprovvisti al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati. Tale assenza perdura fintanto che non venga presentata la citata certificazione (e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31 dicembre 2021). I lavoratori che comunicano di essere sprovvisti di green pass non potranno subire conseguenze disciplinari, mantengono il posto di lavoro ma per i giorni di assenza ingiustificata non avranno diritto alla retribuzione o ad ogni altro compenso.

Nel caso in cui l’attività impieghi un numero di dipendenti inferiori a 15, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di un dipendente il datore di lavoro può sospendere il contratto di lavoro per un periodo pari a quello del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta.

I datori di lavoro che non si dotano delle già menzionate misure organizzative e non abbiano previsto le modalità di verifica, consentendo l’accesso a lavoratori privi di green pass, sono sanzionabili con una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 Euro.

Per i lavoratori che invece accedono ai luoghi di lavoro in assenza di green pass la sanzione va dai 600,00 ai 1.000,00 Euro, oltre alle conseguenze disciplinari di cui sopra. Chi falsifica una certificazione verde Covid-19, anche spacciandosi per un’altra persona, incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato con una pena che può arrivare alla reclusione da sei mesi a tre anni.

Sia le sanzioni amministrative imputabili al datore di lavoro che quelle amministrative riferibili ai lavoratori sono irrogate dal Prefetto.

Per ulteriori informazioni consultare il proprio responsabile della sicurezza.

27/06/2020

DAL 1° LUGLIO 2020 INIZIANO LE SANZIONI PER MANCATA INSTALLAZIONE DEL POS CHE ACCETTA
LE CARTE DI CREDITO

LA SOGLIA PER I PAGAMENTI IN CONTANTI SI ABBASSA A 1999,00

😀

Buon Anno 2020 a tutti Voi auguriiiii
01/01/2020

Buon Anno 2020 a tutti Voi auguriiiii

21/04/2019

Buona Pasqua

05/04/2019

Non condividiamo la valutazione sulla "appetibilità" dello strumento, visto il meccanismo molto farraginoso, ma l'informazione di base è chiara e corretta

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